Dopo circa 6 mesi è arrivata la sentenza della Commissione Giudicante Nazionale sull’azione intrapresa dal sig. Giuseppe Stama, ex socio del nostro sodalizio, e da sua moglie sig.ra Alessia Graziani, nei confronti della ASD Basketball Teramo. 

Riassumendo velocemente i fatti: nel mese di settembre 2013 i coniugi Stama inoltravano un esposto al Comitato Regionale con il quale richiedevano l’esibizione del documento di tesseramento del figlio Lorenzo, in quanto convinti di non averlo firmato.

La nostra società, dopo aver accertato che effettivamente il documento originale non era più presente negli archivi, sporgeva denuncia contro ignoti ai Carabinieri di Teramo, e rimetteva una nota alla federazione con la quale autodenunciava il parziale smarrimento. Parziale in quanto, grazie all’ottimo lavoro svolto dal Presidente, in sede era archiviata una scansione di tale documento incompleto.

Pochi giorni dopo arrivava la mail dei signori Stama che proponeva di “regolarizzare” la posizione amministrativa a patto che il figlio fosse svincolato. E’ importante sottolineare che i signori Stama, fino a quel momento non avevano mai fatto nessuna richiesta di svincolo per il figlio. Peraltro, se tale richiesta fosse stata inoltrata, sicuramente sarebbe stata esaudita.

I signori Stama non chiarivano bene come regolarizzare la posizione, se tramite una rimaterializzazione del documento o altro. Appariva evidente il tentativo di fare delle pressioni finalizzate allo svincolo del figlio in cambio della regolarizzazione della posizione amministrativa. La decisione della ASD Basketball Teramo sul non cedere alla richiesta e sanare artatamente l’irregolarità verso la Federazione fu presa dal Presidente e dai Soci in pochissimo tempo.

Se l’ASD Basketball ha commesso un errore avremmo pagato le giuste conseguenze, ma non avrebbe mai aggiunto ad una irregolarità un’ulteriore irregolarità.

Il Comitato Regionale, correttamente, trasmetteva gli atti alla Procura Federale della FIP che, dopo aver acquisito gli atti, ascoltato i testimoni, presa visione delle documentazioni prodotte, chiudeva le indagini, deferendo la sig.ra Antonina Fidecaro ex art. 40 del Regolamento di Giustizia F.i.p., per omessa vigilanza nelle operazioni di tesseramento, ed il sig. Giuseppe Stama per la violazione dell’art. 43 e cioè per atti di frode sportiva.

Il giorno 11 febbraio si celebrava il processo sportivo dinanzi la Commissione Giudicante Nazionale della FIP a Roma presso la sede della Federazione e lo stesso giorno usciva la sentenza.

Alla sig.ra Fidecaro venivano comminati 4 mesi di squalifica per omessa vigilanza nelle operazioni di tesseramento (riconoscendole le attenuanti ex art. 19 Reg. Giust.).

Il sig. Giuseppe Stama, unico soggetto punibile nell’ambito della giustizia sportiva in quanto la moglie non era tesserata all’epoca dei fatti, riceveva la sanzione dell’inibizione per anni 3, fino all’11.02.2017, per atti di frode sportiva di cui all’art. 43 Reg. Giust.

Inoltre, tre giorni dopo, veniva decretata, tramite la Commissione Tesseramenti, l’irregolarità formale del tesseramento dell’atleta Lorenzo a favore della ASD Basketball Teramo e l’atleta ritornava in forza alla precedente società, la Fides Roseto. Pur avendone facoltà, la ASD Basketball Teramo ha rinunciato a presentare ricorso avverso a tale decisione.

A conclusione di questa vicenda emergono alcuni fatti oggettivi.

Se i signori Stama avessero chiesto lo svincolo del figlio nei modi consueti, lo avrebbero certamente avuto, evitando il passaggio disciplinare.

La tesi del Sig. Giuseppe Stama, di non essere a conoscenza che il figlio fosse tesserato con la ASD Basketball Teramo e di non aver avuto intenzione di tesserarlo, si commenta da sola. La Commissione stessa, nel corso dell’udienza, ha sottolineato come il figlio abbia trascorso l’intera stagione agonistica con la ASD Basketball, mandando più volte a referto, insieme, sia l’atleta Lorenzo che lo stesso padre nella qualità di allenatore.

Sempre dagli atti federali si trova la stigmatizzazione verso il tentativo di coercire lo svincolo del figlio, espresso nella mail dei signori Stama del 18/09/2013.

Un plauso deve andare alla giustizia sportiva che in sei mesi ha compiuto l’intero iter disciplinare a cui la società si è rimessa in pieno spirito di collaborazione con gli organi preposti.

Un augurio di futuri successi sportivi va all’atleta Lorenzo Stama ed un suggerimento alle associazioni che dovranno tesserarlo di badare bene alla correttezza documentale.